PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.


      1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

          «d) abbiano conseguito una laurea triennale o quinquennale riconducibile agli insegnamenti delle facoltà di giurisprudenza, economia, scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro, o una laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali o in scienze politiche».

Art. 2.

      1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione con il titolo del diploma di scuola secondaria superiore secondo indirizzi riconducibili all'area delle scienze sociali possono iscriversi nell'albo di cui all'articolo 8 delle legge 11 gennaio 1979, n. 12, entro tre anni dalla medesima data di entrata in vigore.
      2. I soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come sostituita dall'articolo 1 della presente legge, che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, hanno ottenuto il certificato di compiuta pratica o sono iscritti nel registro dei praticanti o hanno presentato domanda d'iscrizione nel predetto registro dei praticanti possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.